11 Poco prima delle 9.00 arrivano i membri del Consiglio federale, accompagnati dai rispettivi uscieri e (da alcuni anni) usciere, che sono incaricati di preparar loro la do cumentazione. Dall’amichevole «tu» si passa al «Lei» 09:00 Dopo qualche scambio informale di battute, il tono della conversazione muta e dal «tu» si passa al «Lei». La seduta ha inizio. Il fatto che i membri del Col legio governativo si rivolgano l’un l’altro chiamandosi con il loro titolo (Signora consigliera federale o Signor consigliere federale) è un modo per segnalare che even tuali divergenze di opinione non devono essere consi derate degli attacchi personali, ma si spiegano alla luce della funzione esercitata. La disposizione dei posti e lo svolgimento delle sedute sottostanno a regole ben precise. Per ogni affare, si espri me per primo il presidente della Confederazione. Dopo di lui prende la parola il capo del Dipartimento com petente, seguito dal vicepresidente e dagli altri membri del Governo. Il diritto di parola è attribuito in funzione dell’anzianità: hanno la precedenza i membri in carica da più anni. Anche la cancelliera della Confederazione può chiedere la parola. Ogni membro del Consiglio fe derale si esprime nella propria lingua materna. Nel corso di questa seduta, la cancelliera della Confe derazione prenderà la parola: si tratta infatti di stabilire quali oggetti sottoporre al Popolo e ai Cantoni in oc casione delle prossime votazioni federali; due iniziative popolari sono pronte per essere sottoposte al giudizio delle urne. Nel settore dei diritti popolari è la Cancel leria federale che conduce i lavori. All’inizio della seduta ci si concentra su alcuni dossier di particolare rilevanza politica. La discussione verte sul le divergenze che non si è riusciti ad appianare in sede di procedura di corapporto: l’obiettivo è di pervenire a una decisione che sia largamente condivisa dal Collegio governativo. Diritti popolari La Cancelleria federale si occupa della preparazione e dell’organizzazione di tutte le votazioni popolari federali, fornisce le informazioni necessarie e al termine di ogni votazione procede all’accertamento del risultato corretto. In caso di ricorso, può essere talvolta chiamata a elaborare un parere all’indirizzo del Tribunale federale. La Cancelleria esamina tutte le disposizioni d’esecuzione cantonali e le relative approvazioni. Essa cerca di evitare che, malgrado le varie regolamentazioni in vigore, una persona dopo aver cambiato il proprio domicilio abbia la possibilità di votare due volte, o che addirittura non possa vota- re del tutto. Un altro importante compito è costituito dall’organizzazione delle elezioni del Consiglio nazionale. Votazioni federali Diritti politici Temi www.bk.admin.ch